Assegno di divorzio (estinzione)
Assegno di divorzio: l'estinzione dell'assegno
Il nuovo matrimonio del beneficiario
L'art.5 co.10 della legge sul divorzio, stabilisce espressamente che le nuove nozze dell'ex coniuge beneficiario fanno venir meno una serie di diritti, tra cui l'assegno di divorzio, l'assistenza sanitaria e la pensione di reversibilità.
Qual'è la motivazione di tutto ciò?
Il punto è che il legislatore ha voluto sottolineare come, in presenza di un altro matrimonio, si sarebbe presente ad un cumulo di diritti.
L'ex coniuge che ha deciso di risposarsi, avrebbe in tal modo non solo un mantenimento da parte del nuovo coniuge, ma anche da parte dell'ex coniuge.
Per tale motivo si ritiene che non debbano accogliersi le considerazioni di alcuni studiosi, i quali hanno sostenuto che questa disposizione possa portare qualcuno a non contrarre matrimonio, nel rischio di non vedersi più corrisposto un assegno di divorzio.
Ma come avviene tale estinzione?
La perdita di tale diritto avviene automaticamente, senza alcuna decisione del giudice.
Addirittura è possibile terminare il versamento dal giorno stesso della celebrazione del nuovo matrimonio.
Nel quadro delineato appare senz'altro più vantaggiosa per il coniuge beneficiario una corresponsione una tantum, per tutta una serie di motivi; giusto per citarne qualcuno possiamo notare come questo tipo di versamento possa innanzitutto liberare gli ex coniugi da un continuo contatto tra di loro.
L'assegno di divorzio una tantum avrebbe il pregio, inoltre, di riconoscere, una volta per tutte, l'apporto dato dall'ex coniuge all'interno del matrimonio, al fine di poter successivamente ricostruirsi una vita, nella libertà di compiere scelte individuali tra cui anche la celebrazione di un successivo matrimonio.
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