Assegno di divorzio (estinzione)
Assegno di divorzio: l'estinzione dell'assegno
Le altre ipotesi
La morte del beneficiario estingue il diritto all'assegno di divorzio, in quanto esso è strettamente personale, dunque intrasmissibile.
Diversa sorte ha tale diritto nel caso di morte del coniuge obbligato, in quanto in tal caso il coniuge più debole non rimarrà senza tutela, come avveniva precedentemente al 1978, bensì potrà usufruire dell'assegno a carico dell'eredità.
Neanche il fallimento nè l'interdizione giudiziale si ritengono cause di estinzione dell'assegno di divorzio, in quanto nel primo caso il tutto si risolverà nell'ambito del procedimento di revisione, mentre nel secondo spetterà al tutore o al curatore, provvedere al versamento.
Inoltre ricordiamo che una pronuncia di nullità da parte di un'autorità ecclesiastica, ad oggi non incide più sulle disposizioni patrimoniali di una pronuncia di divorzio, in quanto l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio, che sia passato in giudicato, è intangibile anche nel caso in cui sopraggiunga una sentenza ecclesiastica di nullità.
Il nuovo matrimonio del beneficiario
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Il nuovo matrimonio dell'ex coniuge obbligato
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La convivenza
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